Con sentenza n. 18004 del 4 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003, in tema di solidarietà retributiva e contributiva negli appalti, non è applicabile all’azione promossa da soggetti terzi, quali gli enti previdenziali, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione quinquennale.
A fondamento della propria decisione la Suprema Corte ha ribadito che l’obbligazione contributiva che deriva dalla legge e che fa capo all’INPS, ha natura autonoma e distinta rispetto a quella retributiva, seppure ad essa commisurata.