Con ordinanza n. 10517 del 31 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di trasferimento relativo ad aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ovvero per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o mancata cessazione dell’attività, l’accordo sindacale ex art. 47, comma 4bis, L. n. 428/1990, può prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro dal cedente al cessionario.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che il predetto accordo non può prevedere limitazioni al diritto dei lavoratori di passare all’impresa cessionaria, ammettendo, invece, modifiche – anche in peius – alle condizioni di lavoro, al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali.
Nel caso di specie, la Corte territoriale annullato il licenziamento intimato alla lavoratrice e aveva ricostituito ex tunc il rapporto di lavoro con l’impresa cedente, stabilendo che il contratto sarebbe dovuto proseguire con la cessionaria, non essendo opponibile da parte di quest’ultima l’esclusione prevista dall’accordo di cessione di azienda per i lavoratori non facenti parti dell’elenco dei trasferiti, pur in presenza di uno stato di crisi aziendale.