Con sentenza n. 28285 del 4 novembre 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di somministrazione a tempo determinato, le ragioni dell’utilizzazione dei lavoratori devono essere esplicitate nella loro fattualità, così da consentire al giudice di verificarne l’effettività e la loro riconducibilità alle tipologie cui è legata la legittimità del contratto.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha affermato che non è sufficiente un semplice riferimento alle “punte di più intensa attività che non sia possibile evadere con le risorse normalmente impiegate”, essendo tale dizione tautologica ed inidonea a consentire il controllo della effettività della causale.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che il contratto collettivo può ampliare le causali da porre a fondamento di contratti di lavoro somministrato, ma non introdurre divieti ulteriori rispetto a quelli già previsti, ad esempio escludendo dalla somministrazione particolari categorie di lavoratori.