Con sentenza n. 9028 del 1 aprile 2019, la Corte di Cassazione ha ritenuto antisindacale la condotta datoriale consistente nell’aver operato una trattenuta retributiva ai dipendenti, a titolo di adesione degli stessi allo sciopero nelle giornate festive del lunedì di Pasqua, del 25 aprile e del 1° maggio, senza verificare se i medesimi avessero inteso aderirvi e se, invece, avessero deciso di non prestare lavoro nella festività, non essendo a ciò tenuti in assenza di norme del contratto collettivo che imponessero un obbligo di prestazione in quelle determinate giornate festive, nella specie coincidenti con quelle del proclamato sciopero.
Secondo la Corte, la natura antisindacale della condotta è data dal fatto che parte datoriale ha colpito in modo indiretto coloro che non avendo intenzione di scioperare, non dovevano subire alcuna decurtazione ingenerando il timore per il futuro, che in caso di giornate festive interessate da uno sciopero, potessero avvalersi della loro facoltà di non lavorare senza avere il rischio di perdere una quota della retribuzione.