Con sentenza n. 5373 del 22 febbraio 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’azienda subentrante in un appalto di servizi, qualora, a seguito della successiva perdita dello stesso, proceda al licenziamento collettivo, ha l’obbligo di individuare i lavoratori da licenziare, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative, facendo riferimento all’intero complesso aziendale.
La Suprema Corte, confermando quanto stabilito dalla sentenza di secondo grado, ha infatti ribadito il principio secondo cui in tema di licenziamento collettivo, la riduzione del personale può essere limitata a specifici rami d’azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate ed in presenza di comprovate ragioni organizzative.
Tale limitazione è applicabile anche nel caso di contratto d’appalto, posto che la particolarità della relativa disciplina regola esclusivamente il rapporto di lavoro nella fase di ingresso/subentro nell’appalto, ma non di perdita del medesimo.
Nel caso di specie, dunque, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla Società, la quale non aveva indicato gli elementi necessari per giustificare la limitazione della scelta dei lavoratori da licenziare tra quelli impiegati nell’appalto cessato.