Con sentenza n. 2300 del 10 ottobre 2019, il Tribunale di Milano ha stabilito che, in caso di contratto a tempo determinato, qualora il datore di lavoro non produca in giudizio il documento di valutazione dei rischi avente data certa anteriore all’assunzione del dipendente, il contratto a termine dovrà essere convertito in indeterminato ed il lavoratore dovrà essere riammesso in servizio e risarcito con una somma ragguagliata alla durata del rapporto e alle dimensioni dell’impresa.
Tale principio trova la propria “ratio” nella necessità di maggior protezione richiesta nei rapporti di lavoro a tempo determinato in ragione della minor familiarità del dipendente con l’ambiente e gli strumenti di lavoro a cagione della minore esperienza e formazione.