Con ordinanza n. 15366 del 6 giugno 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora nel contratto di somministrazione a termine non siano indicate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che ne hanno determinato la scelta, il lavoratore può chiedere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato prevista per i casi di somministrazione irregolare.
L’eliminazione della previsione di nullità per omessa specificazione dei motivi disposta dal d. lgs. 251/2004, infatti, ha operato unicamente sul piano delle conseguenze sanzionatorie prevedendo che la mancata indicazione delle suddette ragioni del ricorso alla somministrazione non determina l’automatica nullità del contratto, con mera declaratoria della stessa in sede giudiziale, ma consente al lavoratore di agire per ottenere la conversione del rapporto con sentenza avente effetti costitutivi.