Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 101 del 2 febbraio 2024, ha ribadito che anche il lavoratore collocato in CIGS è tenuto, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, a dare il preavviso “in quanto anche in tale ipotesi, rimanendo il rapporto sospeso di giorno in giorno ed essendo privo di carattere di certezza il termine di prevedibile durata della CIGS, il datore di lavoro ha interesse ad essere preavvisato del venire meno della disponibilità di un lavoratore”.