Con sentenza n. 72 del 20 febbraio 2019, la Corte di Appello di Milano ha stabilito che, in caso di cambio di appalto, la preventiva intimazione di licenziamento da parte dell’impresa uscente non si pone come fatto costitutivo del diritto del lavoratore al passaggio alle dipendenze del nuovo appaltatore.
La Corte territoriale ha, infatti, precisato che il dipendente ha diritto ad essere assunto dall’azienda subentrante non in quanto licenziato dalla precedente, bensì in quanto addetto all’appalto in questione da un determinato periodo di tempo. Ne consegue che, anche il lavoratore non licenziato e non assunto dal nuovo appaltatore può avere interesse ad agire in giudizio per far accertare il proprio diritto all’assunzione da parte dell’impresa subentrante, al fine di evitare un inevitabile trasferimento presso un diverso cantiere.
Nel caso di specie, la Corte di Appello, ribaltando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda del ricorrente tesa ad ottenere la costituzione del rapporto di lavoro con l’impresa subentrante, ritenendo che, alla luce dei suesposti principi, non vi fosse alcuna incompatibilità tra tale azione e quella avviata parallelamente dal medesimo dipendente per far dichiarare l’inefficacia del recesso nei confronti del precedente appaltatore.