Impugnazione del licenziamento da parte del sindacato ed interruzione del termine di decadenza

Con la sentenza n. 18418 del 20 settembre 2016, la Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui, in materia di licenziamenti individuali, “il termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento di cui all’art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, può essere interrotto con atto scritto, oltre che del lavoratore, anche di un’organizzazione sindacale senza che sia necessario il conferimento di una procura “ex ante” – o la ratifica successiva – da parte del lavoratore, dovendosi ritenere il sindacato idoneo a valutare gli interessi del lavoratore”.

Nel caso di specie, il lavoratore era stato destinatario di un licenziamento per giusta causa che, in seguito, veniva impugnato dal sindacato cui lo stesso era risultato formalmente iscritto, e, pertanto, era stata rigettata l’eccezione di decadenza ex art. 32, L. n. 183/2010, avanzata in giudizio dalla società datrice di lavoro.