La Corte di Cassazione con ordinanza n. 14212 del 4 giugno 2018, accogliendo il ricorso proposto da un lavoratore che era stato licenziato, ha stabilito che “l’art. 6 della legge n. 604 del 1966 deve essere interpretato nel senso che l’ impugnativa di cui al comma 1 è soddisfatta anche con l’esercizio, nel termine di giorni 60, dell’azione ex articolo 28 della legge n. 300 del 1970 (di repressione della condotta antisindacale) avverso il licenziamento del dipendente”
A giudizio della Corte dunque, l’effetto impeditivo della decadenza può essere raggiunto anche dall’azione ex art. 28 L. 300/1970 incardinata dal sindacato (qualunque, e non solo quello cui il lavoratore abbia precedentemente aderito), il quale, essendo a “conoscenza della situazione aziendale”, non necessita di uno specifico mandato o di una successiva ratifica.