Il TAR di Trento, con sentenza n. 135 del 13 aprile 2017, ha affermato che l’integrazione salariale ordinaria non può essere concessa all’impresa che dichiari di versare in una situazione di contrazione dell’attività produttiva e che, poco prima, si sia fusa per incorporazione con un’altra società.
Secondo il Tar, infatti, rientra nel rischio d’impresa la possibilità che nei primi tempi successivi alla fusione, la società incorporante possa trovarsi in una situazione di esubero del personale, a causa di un incremento della forza lavoro non compensato da un corrispondente incremento delle commesse.
Non si configurerebbe, in tal caso, una situazione di temporanea crisi produttiva, connessa ad accadimenti transitori e contingenti, avulsi dalla possibilità di controllo e di prevedibilità dell’imprenditore, come richiesto dalla normativa vigente in materia.
La società che intenda accedere all’integrazione salariale ordinaria dovrà, quindi, dimostrare che la fusione era connessa all’esistenza di nuove commesse di entità tale da richiedere un maggior numero di lavoratori e che tali commesse siano poi venute meno.
Nel caso di specie, l’INPS ha rigettato la domanda formulata dalla società incorporante di accesso alla CIGO per i lavoratori transitati alle dipendenze della stessa in forza della fusione.