Con sentenza n. 4983 del 2 marzo 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito l’applicazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, secondo il quale circostanze non indicate nella lettera di contestazione non possono più essere prese in considerazione ai fini del provvedimento disciplinare.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare irrogato sulla base di elementi fattuali, diversi da quelli indicati nella lettera di contestazione.