La Corte di Cassazione, con sentenza n. 281 del 12 gennaio 2016, ha ribadito che il principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare – che mira a garantire al lavoratore incolpato da una parte il diritto di difesa nella sua effettività e dall’altra il suo legittimo affidamento nell’ipotesi di ritardo – va inteso in senso relativo. Di conseguenza, ai fini della valutazione dell’eventuale ritardo della contestazione, devono tenersi in considerazione sia il tempo necessario per l’espletamento delle indagini dirette all’accertamento dei fatti, sia la complessità dell’organizzazione aziendale.
Nel caso di specie, è stata esclusa la tardività della contestazione disciplinare, nonostante la società avesse effettuato la contestazione disciplinare oltre sei mesi dopo la conoscenza dei fatti addebitati al lavoratore, in quanto, premesso che la parte datoriale non aveva mai fatto intendere con il suo comportamento di voler soprassedere alla verifica disciplinare, la nota di contestazione era stata comunque inviata una volta completata l’indagine ispettiva.