Con sentenza n. 17337 del 25 agosto 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di licenziamento disciplinare, una volta accertato che il fatto addebitato al lavoratore viene assoggettato dalla contrattazione collettiva di riferimento ad una sanzione meramente conservativa, è superfluo per il Giudice andare oltre per verificare il suo livello di gravità nel caso concreto, anche in relazione a precedenti disciplinari del responsabile.
Nel caso in esame, i Giudici della Suprema Consulta hanno ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente che aveva deliberatamente danneggiato l’auto di un collega parcheggiata nel complesso della società, in quanto, a prescindere dal fatto che l’autore dell’illecito si era scusato e riappacificato con la vittima, tale condotta era sanzionata dalla contrattazione collettiva con una sanzione conservativa e non espulsiva.