Illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto se il lavoratore è stato indotto in errore

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22455 dell’8 agosto 2024, ha ritenuto illegittimo il licenziamento per superamento del comporto irrogato ad un lavoratore che, sulla base dei prospetti presenza allegati alle buste paga, era stato indotto in errore, ossia indotto a ritenere di avere accumulato un numero di giorni di assenza per malattia di gran lunga inferiori rispetto a quelli reali.

In particolare, la Suprema Corte ha ribadito l’orientamento secondo il quale laddove, come nel caso di specie, la contrattazione collettiva non contenga un’espressa previsione, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di preavvertire il lavoratore dell’imminente superamento del periodo di comporto. Tuttavia, tale adempimento è necessario per correggere le indicazioni erronee e fuorvianti che lo stesso datore di lavoro ha fornito al lavoratore nei prospetti presenze allegati alle buste paga e, dunque, per eliminare quel ragionevole affidamento ingenerato nel lavoratore medesimo dal precedente e reiterato comportamento.

Ed infatti, secondo la Suprema Corte, l’assenza di tale correttezza può indurre il lavoratore in un incolpevole errore riguardo al superamento del periodo di comporto, con conseguente illegittimità del licenziamento.