La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13766 del 17 maggio 2024, ha ritenuto illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto irrogato al lavoratore affetto da malattie professionali soggette a riacutizzazioni recidivanti, dovendosi ritenere valida la richiesta di aspettativa non retribuita (non superiore a 120 gg, prevista dall’art. 181 del CCNL terziario del 18 luglio 2008) effettuata in precedenza quando il richiedente si trovava ancora in servizio e del tutto ignorata dal datore di lavoro.
Più precisamente, secondo la Suprema Corte la locuzione normativa “lavoratori ammalati” di cui all’art. 181, primo comma del CCNL terziario, deve essere intesa alla stregua di una condizione fenomenica non soltanto puntuale di morbilità in atto, ostativa alla presenza in servizio del lavoratore, bensì quale condizione patologica cronica suscettibile di continue riacutizzazioni in alternanza a fasi di stabilizzazione, compatibili con la ripresa dell’attività lavorativa, come nel caso di specie.