Con sentenza n. 752 del 12 gennaio 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è illegittimo se fondato su ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, ove non sussistano i presupposti dall’art. 3 della L. 604/1966 e conseguentemente il giudice accerti in concreto l’inesistenza delle ragioni organizzative o produttive, che giustifichi lo stesso.
La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso della lavoratrice in quanto, nel caso di specie, la valutazione del nesso di causalità tra esigenze di riorganizzazione del personale riferibili alla contrazione del fatturato e il licenziamento della lavoratrice stessa non era risultato coerente rispetto all’assunzione di altre due lavoratrici, avvenuta proprio durante l’anno di calo dei ricavi.