La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31471 del 13 novembre 2023, in merito alla legittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro al dipendente in ragione della sopravvenuta inidoneità parziale alla mansione essendo divenuto “disabile” nel corso del rapporto di lavoro, ha affermato che sulla base della normativa comunitaria e nazionale, vige un tendenziale principio di divieto di licenziamento essendo divenuto “disabile”, dovendo il datore di lavoro cercare soluzioni organizzative e accorgimenti ragionevoli idonei a consentire al medesimo di svolgere la propria prestazione lavorativa.
Più precisamente, secondo la Suprema Corte quand’anche la conservazione del rapporto di lavoro (da parte del dipendente illegittimamente licenziato) comporti costi aggiuntivi in considerazione della sua ridotta produttività (dovuta a ragioni di salute) non dimeno questa circostanza non sarebbe di per sé sufficiente ad escludere l’esistenza di ‘accomodamenti ragionevoli’ (che, in astratto, possono consistere anche nell’adibizione del lavoratore a diverse mansioni, pure inferiori), i quali vengono meno solo laddove comportino un sacrificio economico sproporzionato del datore di lavoro.