Illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore se le dichiarazioni rilasciate ad un giornale rappresentano legittimo esercizio del diritto di critica

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30087 del 21 novembre 2024, ha statuito l’illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogato al lavoratore di una Società calcistica, per aver rilasciato dichiarazioni in contrasto con l’amministratore delegato della società.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello, dopo aver esaminato la comunicazione con cui la società aveva interrotto il rapporto di lavoro, aveva ritenuto che la contestata intervista rappresentasse un legittimo esercizio del diritto di critica e di libera manifestazione del pensiero e non violasse gli obblighi contrattualmente pattuiti, escludendosi, pertanto, la sussistenza di una giusta causa di recesso.

La Suprema Corte, nel confermare la sentenza di secondo grado ha ribadito che l’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore, purché rispetti i limiti della continenza formale e dell’interesse pubblico e non violi obblighi di riservatezza pattuiti, rappresenta un legittimo esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.