Con sentenza n. 3002 del 30 dicembre 2019, il Tribunale di Milano ha stabilito che l’utilizzo di espressioni irriguardose da parte del dipendente non costituisce una condotta disciplinarmente rilevante, ove le medesime siano dipese da un’immediata reazione meramente emotiva ad una situazione di difficoltà e/o disagio.
Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato ad una dipendente che, in occasione del ritiro della busta paga, aveva dato del ladro all’azienda e al soggetto che le aveva consegnato il cedolino, disponendo la reintegra della medesima per insussistenza del fatto materiale.