Con sentenza n. 21958 del 10 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha statuito la illegittimità del licenziamento intimato nei confronti di un lavoratore condannato in sede penale per maltrattamenti nei confronti dei familiari.
La Suprema Corte, pur richiamando il consolidato principio secondo cui anche una condotta illecita extralavorativa del prestatore è suscettibile di rilievo disciplinare, ha sottolineato come nel caso di specie, il lavoratore non aveva mai avuto comportamenti né aggressivi né violenti, ritenendo che gli episodi oggetto di procedimento penale incidevano soltanto sulla sfera privata, e dunque erano inidonei ad avere effetti sul rapporto di lavoro.