Con sentenza n. 17956 del 9 agosto 2006, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che il dipendente che reagisce in maniera violenta a provocazioni continue di colleghi – a maggior ragione nel caso in cui tale reazione non viene posta in essere durante la prestazione lavorativa – non è passibile di licenziamento. La Suprema Corte, difatti, nel rigettare il ricorso del datore di lavoro, ha confermato la sentenza emessa in sede di gravame che – ravvisata una parziale giustificazione alle percosse inferte dal lavoratore licenziato ad un suo collega nelle continue provocazioni e derisioni di cui il primo era oggetto da parte del secondo – ha ritenuto sproporzionato alla reale entità del fatto commesso il licenziamento disciplinare inflitto al lavoratore.