Il Tribunale di Milano sezione Lavoro, con due recentissime sentenze, 8 gennaio 2007 n.40 e 18 gennaio 2007 n.146, è stato chiamato a pronunciarsi su due fattispecie aventi ad oggetto la legittimità dei contratti di collaborazione a progetto stipulati con richiamo all’art. 62 del D.lgs 276/2003.
È solo il caso di ricordare che l’art. 61 individua come elemento essenziale del “contratto il progetto o programma di lavoro o fasi di esso individuato nel suo contenuto caratterizzante”, la cui mancanza è sanzionata con la qualificazione ab origine del rapporto come di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il Tribunale di Milano in entrambe le sentenze richiamate ha precisato che “per mancata individuazione del progetto si deve intendere sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma, sia la non configurabilità di un effettivo progetto” ovvero “l’assoluta genericità o indeterminatezza dello stesso”. Nei due casi sottoposti al vaglio del Tribunale è stato rilevato che il progetto non poteva ritenersi adeguatamente descritto consistendo “nella semplice descrizione del contenuto delle mansioni attribuite alla lavoratrice, senza alcun accenno all’obiettivo da raggiungere ed alle attività ad esso prodromiche e funzionali al suo conseguimento”, con conseguente conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 69 D.lgs 276/2003. Sotto tale profilo, peraltro, nella sentenza n. 40, il Tribunale ha precisato che la conversione del rapporto previsto dalla norma in esame è conseguenza automatica e diretta dell’inesistenza, o indeterminatezza del progetto , senza che possa essere di rilievo alcuno che la prestazione sia avvenuta con la modalità tipiche del lavoro autonomo.