Con sentenza n. 808 del 16 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ha statuito che, a seguito della conclusione della procedura di licenziamento collettivo con accordo sindacale non accettato dal lavoratore, il datore di lavoro non può procedere all’ulteriore licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (che pertanto è illegittimo) per le medesime ragioni poste sulla base della procedura di mobilità.
Difatti, secondo la Corte Suprema, il licenziamento individuale, sebbene riconducibile agli stessi motivi del licenziamento collettivo, risulterebbe sottratto al confronto con il sindacato. Ove poi, venga raggiunta un’intesa con le organizzazioni sindacali, questa si ridurrebbe ad un passaggio formale del procedimento e non ad una gestione partecipata della situazione aziendale rappresentata dall’imprenditore.