La Suprema Corte con sentenza n. 8407 del 5 aprile 2018, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogato ad una lavoratrice per non aver impedito un furto in azienda da parte di un collega gerarchicamente sottoposto, pur avendo tempestivamente provveduto a segnare l’illecito ai propri superiori. Nella fattispecie realizzatasi la Corte, confermando la sentenza di appello, ha ritenuto insussistente l’asserito comportamento accondiscendente della dipendente che aveva provveduto a segnalare l’accaduto al responsabile del reparto.
I Giudici di legittimità hanno pertanto ribadito il principio per cui, in materia di licenziamento disciplinare anche se la disciplina collettiva prevede un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo del recesso, il giudice investito dell’esame della legittimità del licenziamento deve comunque verificare l’effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore e l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata unicamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.