Con sentenza n. 17424 del 4 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del licenziamento irrogato ad un lavoratore, il quale durante l’assenza per malattia aveva svolto altra attività lavorativa.
La Suprema Corte, confermando quanto affermato dalla Corte di Appello, ha ribadito il principio secondo cui “non sussiste per il lavoratore assente per malattia un divieto assoluto di prestare – durante tale assenza – attività lavorativa in favore di terzi, purchè questa non evidenzi una simulazione di infermità, ovvero importi violazione al dovere di concorrenza, ovvero ancora, compromettendo la guarigione del lavoratore, implichi inosservanza al dovere di fedeltà imposto al prestatore d’opera”.