Con sentenza n. 25645 del 1° settembre 2023, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del licenziamento intimato al proprio dipendente dal datore di lavoro attraverso l’utilizzo delle risultanze derivanti dal controllo automatico a distanza, in quanto non autorizzate e finalizzate al controllo della prestazione lavorativa e, pertanto, non utilizzabili ai fini di un licenziamento.
Nel caso di specie, il lavoratore era stato licenziato dopo aver effettuato la timbratura di ingresso in azienda, registrata da un macchinario segnatempo, in luogo di una sua collega assente, e giunta in orario successivo.