Con sentenza n. 4015 del 15 febbraio 2017, la Suprema Corte ha stabilito in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che il tenore letterale dell’art. 3 della l. 604/1966 non restringe l’ambito di legittimità del recesso alle sole ipotesi in cui si accerti una crisi di impresa, atteso che, ai fini della legittimità del licenziamento, sono sufficienti ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad apportare un incremento della redditività dell’impresa, purché idonee a determinare un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo aziendale. Le valutazioni concernenti il profilo della congruità ed opportunità delle scelte organizzative aziendali restano nella piena discrezionalità del datore di lavoro e non possono essere limitate né dalla Costituzione né dal diritto comunitario. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato per giustificato motivo in quanto motivato richiamando l’esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese notevoli di carattere straordinario successivamente accertate come insussistenti e pretestuose.