Con sentenza n. 64 del 7 marzo 2023, il Tribunale di Arezzo ha statuito l’illegittimità del licenziamento adottato nei confronti del dipendente che, mentre si trovava in stato di malattia, si era recato allo stadio per assistere ad una partita di calcio.
Secondo il Giudice di merito, spetta al datore di lavoro dimostrare l’insussistenza dello stato di malattia e la conseguente falsità della certificazione rilasciata dal medico e, nel caso di specie, il datore di lavoro aveva unicamente contestato genericamente il valore probatorio della certificazione e nel contempo, non aveva segnalato la vicenda agli organi ispettivi INPS.
Secondo il Tribunale, infine, la condotta contestata non era di per sé qualificabile alla stregua di un grave inadempimento, in quanto il fatto di andare ad assistere ad un evento sportivo non necessariamente implica l’aggravarsi della malattia, non esistendo, peraltro, in pendenza della stessa, un obbligo assoluto di riposo.