La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6493 del 28 febbraio 2022, ha ribadito che, nell’ambito del pubblico impiego, il risarcimento del danno sofferto dal lavoratore in ragione dell’illegittimità dei contratti a termine e delle relative proroghe, deve considerarsi correlato alla perdita di “chance” di altre occasioni di lavoro stabile (e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge stante la natura pubblica del datore di lavoro). In tale ipotesi, pertanto, il parametro per la quantificazione del danno va individuato nell’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, disposizione applicabile, infatti, nell’ipotesi di risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine.