Con sentenza n. 8445 del 4 maggio 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in presenza dei dipendenti o da lui compiuti, ivi compresa l’esistenza e la provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale.
Viceversa, sono liberamente apprezzabili dal giudice le valutazioni effettuate dall’ispettore e i fatti desunti da altre circostanze, che possono esseri considerati anche prove sufficienti nell’ipotesi in cui il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori.