Con ordinanza del 4 gennaio 2022, il Tribunale di Napoli ha stabilito che il trasferimento collettivo dei lavoratori da una sede aziendale in chiusura ad altra sede aziendale geograficamente distante, deve essere inquadrato nella fattispecie dei licenziamenti collettivi, ai sensi della nozione eurounitaria di cui alla Direttiva 98/59/CE, e, pertanto, deve essere preceduto dalle procedure di consultazione previste dalla L. 223/1991.
E ciò in considerazione del fatto che un trasferimento collettivo ad oltre 600 km di distanza comporta una modifica sostanziale e unilaterale delle condizioni di lavoro difficilmente compatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro per ovvie ricadute sulle esigenze di cura familiare, per le obiettive difficoltà connesse al trasferimento e l’inevitabile sradicamento dal centro affettivo.
Il Tribunale, pertanto, ha dichiarato inefficaci i predetti trasferimenti collettivi in quanto disposti senza la consultazione preventiva dei sindacati.