Con ordinanza n. 8446 del 4 maggio 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini contributivi, i soci lavoratori delle società cooperative sono equiparati ai lavoratori subordinati, in quanto il c.d. minimo retributivo imponibile, secondo cui l’importo della retribuzione imponibile e da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quello che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuto in applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche a costoro.