La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27747 del 3 dicembre 2020, ha affermato che qualora un accordo collettivo contenga una disposizione che obblighi il dipendente a sostituire in quota parte oraria un collega assente, la relativa astensione collettiva da tale prestazione non attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero costituendo, invece, inadempimento parziale degli obblighi contrattuali.
Nel caso di specie, la Corte Suprema ha affermato che il rifiuto di alcuni portalettere di consegnare una parte della corrispondenza di competenza di un collega assente non costituiva legittimo esercizio del diritto di sciopero come sostenuto dalla Corte territoriale ma, una violazione dell’accordo collettivo sottoscritto e, quindi rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute da cui discende la responsabilità contrattuale e disciplinare dei dipendenti.