La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22820 del 9 novembre 2015, ha ribadito che, in tema di attività giornalistica, in considerazione del carattere prevalentemente creativo del lavoro, sono configurabili gli estremi per la subordinazione nell’ipotesi di accertamento dello stabile inserimento della prestazione lavorativa nell’organizzazione aziendale, che si sostanzia, tanto nella sistematica redazione di articoli, quanto nella disponibilità del lavoratore, nell’intervallo tra una prestazione ed un’altra, alle esigenze del datore di lavoro.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, confermando la sentenza impugnata, ha escluso la natura giornalistica subordinata della prestazione, tenuto conto che la lavoratrice, aveva potuto disporre nel corso del rapporto di ampia autonomia gestionale – esercitando “la facoltà di rifiutare articoli o servizi a lei proposti” – e non era tenuta a garantire con sistematicità la propria collaborazione personale con continuità.