La Suprema Corte, con sentenza 26591 del 23 novembre 2020, ha affermato che in tema di rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato, il recesso del datore non si qualifica come licenziamento, ma come cessazione anticipata del rapporto, e richiede, quindi, una giusta causa di risoluzione. La cessazione anticipata del rapporto a tempo determinato con il dirigente comporta il solo diritto dello stesso al risarcimento del danno patrimoniale, commisurato all’importo delle retribuzioni maturande fino alla data di scadenza del contratto, salva la prova di un danno ulteriore.