L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 3 dell’11 febbraio 2019, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al reato di somministrazione fraudolenta reintrodotto nel nostro ordinamento, all’art. 38 bis del D.Lgs. n. 81/2015, dalla L. n. 96/2018 e che si configura in tutti quei casi in cui la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore,
Alla luce delle novità introdotte dalla suddetta legge, il reato di somministrazione fraudolenta viene punito con la sanzione penale dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, restando tuttavia ferma l’applicazione dell’art. 18 D.Lgs. n. 276/2003 che punisce con sanzione amministrativa le ipotesi di somministrazione illecita.
L’Ispettorato ha chiarito che il reato di somministrazione fraudolenta può realizzarsi anche al di fuori di una ipotesi di pseudo appalto, coinvolgendo agenzie di somministrazione autorizzate, oppure nell’ambito di distacchi di personale, anche transnazionali, “non autentici”. In questo caso, la prova in ordine alla “specifica finalità” raccolta dal personale ispettivo deve essere ancor più rigorosa.
L’Ispettorato ha, altresì, chiarito che per quanto concerne il regime sanzionatorio, il personale ispettivo nelle ipotesi di appalto e distacco illecito dovrà contestare la violazione amministrativa e adottare la prescrizione obbligatoria volta a far cessare la condotta antigiuridica attraverso l’assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzatore per tutta la durata del contratto.