In una fattispecie regolata “ratione temporis” dall’allora vigente normativa sui contratti a progetto (artt. 61-69 D.Lgs. n. 276/2003) la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20666 del 29 settembre 2020, ha ribadito che l’assenza di un progetto individuato, un programma di lavoro o una fase di questo, comporta una presunzione assoluta della natura subordinata del rapporto di lavoro con conversione automatica di questo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla costituzione dello stesso, senza che possano essere nemmeno accertate le modalità effettive (in forma autonoma o meno) di svolgimento della prestazione. L’assenza di uno specifico progetto, infatti costituisce mancanza di un elemento essenziale della fattispecie di cui all’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003.