Con sentenza n. 23205 del 31 luglio 2023, la Corte di Cassazione ha statuito che il principio di irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 c.c. va coordinato con l’esercizio dello “ius variandi” da parte del datore di lavoro.
La Suprema Corte ha, pertanto, ribadito che la garanzia di irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione strettamente correlata alle qualità professionali intrinseche delle mansioni e non a quelle componenti della retribuzione erogate per compensare particolari modalità attinenti alla precedente mansione lavorativa.
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno rigettato la richiesta del lavoratore affinché la società datrice di lavoro fosse condannata al pagamento dei “fringe benefits” che gli erano stati revocati nel corso del rapporto di lavoro, in quanto non convenuti all’atto di assunzione, ma riconosciuti da una policy aziendale successivamente cambiata con introduzione di un contributo economico a carico del lavoratore e pertanto non facenti parte della retribuzione irriducibile.