La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11365 del 7 aprile 2022, ha affermato principio di diritto, secondo cui, nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, il potere disciplinare del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che aderiscono ad uno sciopero, proclamato dalle organizzazioni sindacali senza il rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure previste dall’art. 2, comma 2, della L. n. 146 del 1990, come modificata dalla L. n. 83 del 2000, è subordinato, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. i) della legge citata, alla valutazione negativa del comportamento delle parti collettive ad opera della Commissione di garanzia. Tale valutazione non solo rende doverosa l’attivazione del procedimento disciplinare, ma costituisce anche il presupposto per l’esercizio del potere disciplinare.