Con la sentenza del 4 settembre 2018, n. 21620, la Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni, nonostante questa fosse stata accertata dalla Commissione medica. Infatti, il parere della Commissione medica (di cui all’art. 29 R.D. n. 148/1931), non è vincolante per il giudice di merito adito per l’accertamento dell’illegittimità del suddetto licenziamento, disposto a seguito di giudizio di inidoneità, avendo egli, invece, il potere-dovere di controllare l’attendibilità degli accertamenti sanitari effettuati dalla predetta Commissione, potendo predisporre ulteriori accertamenti attraverso la CTU.