Con sentenza del 23 aprile 2018, la Corte di Appello di Roma ha ritenuto efficace il licenziamento intimato via whatsapp, poiché posto in essere nel rispetto della forma scritta imposta dalla legge.
Nel caso di specie, una lavoratrice aveva impugnato il licenziamento intimatole tramite la nota applicazione di messaggistica, ritenendolo illegittimo poiché comunicato in maniera informale.
La Corte di Appello, così come il giudice di primo grado, ha rigettato il reclamo sulla base del disposto dell’art. 2, l. n. 604/1966 che, in materia di licenziamento, impone che la volontà di recesso contratto di lavoro sia “comunicata per iscritto”, senza prevedere ulteriori limitazioni per il datore. La Corte ha specificato che l’utilizzo da parte del legislatore del termine “comunicazione” – che si contrappone al termine più tecnico di “notificazione” – quale procedimento di trasmissione di un atto, conferma che il precetto del suddetto art. 2 è soddisfatto ove il lavoratore sia informato della volontà datoriale, a prescindere dal supporto con cui lo stesso è trasmesso.