Con sentenza n. 1634 del 22 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che, laddove la condotta contestata al dipendente sia inquadrabile in una prassi aziendale diffusa, conosciuta e tollerata dal datore di lavoro, il licenziamento per giusta causa è illegittimo per difetto di proporzionalità tra il provvedimento espulsivo ed il fatto contestato.
Nel caso di specie la Suprema Corte, confermando la sentenza di secondo grado, ha ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato ad un dipendente per aver asportato cinque lampadine da proiettori da installare su un’autovettura, occultandole nella tasca del proprio giaccone, in quanto la relativa operazione, seppur non oggetto di una vera e propria prassi, era comunque tollerata dall’azienda e, dunque, non era avvertita dai dipendenti come illecita.