Con ordinanza n. 19182 del 14 giugno 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che, in materia di “danno differenziale” – ottenuto dalla differenza tra quanto corrisposto dall’INAIL a titolo di indennizzo per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro in sede civilistica – l’ordinamento non impone, quale condicio iuris, il previo esperimento dell’azione amministrativa ed eventualmente giudiziale nei riguardi dell’INAIL.
La Suprema Corte, richiamando quanto già affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, ha nuovamente rilevato che, in tema di danno differenziale, il giudice di merito deve procedere d’ufficio allo scomputo, dall’ammontare liquidato a detto titolo, dell’importo della rendita INAIL, anche qualora l’istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all’indennizzo.