La Corte di Cassazione con sentenza n. 21036 pubblicata il 23 agosto 2018, ha ribadito il principio secondo cui, l’eventuale adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita, anche inferiori, non consente al lavoratore di poter rifiutare aprioristicamente l’esecuzione della prestazione lavorativa, potendo invece “richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza”.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha considerato legittima la sanzione disciplinare della sospensione di tre giorni inflitta per insubordinazione ad un dipendente di una nota emittente radiotelevisiva, il quale, inquadrato come documentatore di primo livello, si era rifiutato di fornire un cd richiesto da un giornalista, perché considerato compito di “manovalanza”.