Il lavoratore licenziato anteriormente al trasferimento d’azienda ha diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario se il recesso è annullato

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8039 dell’11 marzo 2022, ha affermato che, in tema di trasferimento d’azienda, nell’ipotesi in cui, in epoca anteriore al trasferimento, sia stato intimato ad un lavoratore il licenziamento (sia in connessione con la cessione e sia per autonomo giustificato motivo oggettivo), la norma di garanzia di cui all’art. 2112 c.c. (ossia di continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria) può operare solo a condizione che sia dichiarata la nullità o l’illegittimità del licenziamento medesimo, con le conseguenze a ciò connesse in termini di ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente.
La Corte Suprema ha precisato, infatti, che solo la declaratoria di nullità o l’annullamento dell’atto di recesso consentono di considerare il lavoratore dipendente della cedente al momento della cessione, con trasferimento e continuazione del suo rapporto di lavoro in capo alla cessionaria.