Il Garante per la privacy, con provvedimento del 6 luglio 2023, ha statuito l’illeceità della condotta tenuta dal datore di lavoro, che aveva negato ad un lavoratore l’accesso ai propri dati personali, in violazione di quanto prescritto dall’articolo 15 del Regolamento UE 2016/679.
Nel caso di specie, il lavoratore aveva chiesto ripetutamente di poter aver accesso a tutti dati raccolti con la relazione investigativa, demandata dal datore di lavoro a raccogliere informazioni su di lui, compresi quelli non trasferiti nella contestazione disciplinare.
Secondo il Garante pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679, il lavoratore ha diritto ad accedere ai propri dati personali in forma completa e aggiornata, compresi quelli contenuti nella relazione dell’agenzia investigativa e parzialmente inseriti nella contestazione disciplinare.