Con ordinanza n. 10725 del 17 aprile 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che non sussiste un’incompatibilità assoluta tra ferie e malattia. Ne consegue che il lavoratore assente per malattia ha la facoltà di chiedere la fruizione delle ferie maturate e non godute, al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto. Il datore di lavoro, tuttavia, non ha l’obbligo di accettare tale richiesta ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa concrete ed effettive.
Nel caso di specie il licenziamento intimato è stato ritenuto illegittimo poiché la richiesta del lavoratore era stata respinta senza offrire alcuna prova delle esigenze aziendali ostative, né tanto meno la loro prevalenza rispetto all’interesse del dipendente alla conservazione del posto.
Nella medesima ordinanza, la Suprema Corte ha altresì classificato come “mobbing” la condotta del datore di lavoro che domandi continuamente e in modo pressante alla propria dipendente assente per malattia chiarimenti sulle sue condizioni di salute e sulle cure mediche a cui deve sottoporsi, privandola delle sue mansioni al rientro e chiedendole di dimettersi.