Il lavoratore che rifiuta di accettare la nomina di incaricato al trattamento dei dati personali va sospeso dal lavoro e dalla retribuzione

Con ordinanza n. 504 del 1° agosto 2024, il Tribunale di Udine ha ritenuto legittimo il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di un lavoratore che, svolgendo mansioni che comportavano il trattamento di dati personali, si era rifiutato di firmare l’atto di designazione come incaricato del trattamento di tali dati ai sensi del Codice privacy e del regolamento comunitario.
Il Giudice ha, infatti, ritenuto che le prestazioni rese dal lavoratore implicavano necessariamente il trattamento in senso tecnico dei dati altrui, per cui la mancata accettazione dell’incarico conferitogli aveva determinato la legittimità della sanzione irrogata, posto che il suddetto rifiuto, oltre a configurarsi come inadempimento dei doveri contrattuali, aveva reso impossibile lo svolgimento della prestazione lavorativa esponendo la società datrice di lavoro a responsabilità sia di natura civilistica verso i soggetti interessati da eventuali trattamenti illegittimi sia di natura amministrativa per violazione delle norme di garanzia e tutela in materia di protezione dei dati personali previste dall’ordinamento interno ed europeo (GDPR e del Codice della Privacy).